Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni, prevede che le spese relative al mantenimento degli uffici giudiziari sono a totale ed esclusivo carico dei comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari stessi, senza alcun concorso nelle medesime spese da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria.
      La norma non è più attuale e provoca enormi discrasie tra i diversi comuni, con un aggravamento della situazione finanziaria di quelli ove ha sede l'ufficio giudiziario e con un ingiustificato vantaggio di quelli limitrofi e fruitori dei servizi giudiziari.
      Fra l'altro, la progressiva autonomia dei comuni nello stabilire l'incidenza delle imposte sui cittadini produce un ingiustificato e ingiusto aggravamento delle posizioni dei residenti del comune ove ha sede l'ufficio giudiziario rispetto ai residenti nei comuni che ugualmente fruiscono dei servizi senza alcuna contribuzione.
      È necessario pertanto rendere più attuale la norma estendendo le spese di mantenimento anche ai comuni limitrofi e ricadenti nella medesima circoscrizione giudiziaria.
      Naturalmente l'importo di tali spese potrà essere commisurato alla densità demografica rilevata nell'ultimo censimento ufficiale.

 

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